Conversazione su smaltimento dei rifiuti e legalità con Francesco Menditto (ex Csm)

Abbiamo conversato con il magistrato Francesco Menditto, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), su smaltimento dei rifiuti e legalità.
9 giugno 2008 - Claudia Del Vento

La legge n. 225 del 1992 definisce molto precisamente gli eventi che possono determinare uno stato di emergenza: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 2, comma 1, lettera c). E' concepibile in punta di diritto e di legalità il protrarsi per 14 anni delle procedure di emergenza e delle deroghe nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti?

E' assolutamente inammissibile il protrarsi per anni di "procedure di emergenza". In uno stato democratico, in cui le istituzioni funzionino, l'emergenza può legittimare procedure straordinarie, ivi compresa l'istituzione di commissari straordinari, ma solo per un periodo limitato e, ovviamente, nel rispetto dei principi costituzionali; sono, perciò, possibili deroghe alle procedure e alle competenza, ma non sono consentite "rotture" di principi posti dalla Costituzione.

Il protrarsi dell'emergenza per un numero considerevole di anni nel settore dello smaltimento dei rifiuti non è compatibile con uno Stato che funzioni. L'emergenza, oltre a durare un tempo limitato, doveva servire per ricostituire la funzionalità delle istituzioni che si occupano in via ordinaria dello smaltimento dei rifiuti, cosa che non è accaduta.

In Campania si è verificato il paradosso per cui le procedure e le strutture dettate dall'emergenza non solo non sono state in grado di affrontare e risolvere il problema, ma hanno anche consentito il perpetuarsi della struttura straordinaria, con costi elevati, lasciando che le istituzioni deputate in via ordinaria alla soluzione del problema fossero abbandonate.

La direttiva comunitaria n. 31 del 1999 dispone che gli stati membri elaborino strategie per la riduzione dei rifiuti e vieta lo smaltimento di quelli biodegradabili in discarica, nonché impegna a predisporre misure particolari per lo smaltimento dei rifiuti speciali. In Campania in questi 14 anni (1994-2008) tutto questo non è avvenuto: operare con procedure di emergenza ed in deroga significa anche poter disattendere direttive sovranazionali ?

La risposta è semplice. Le norme comunitarie (direttive) non sono in alcun modo derogabili dagli stati membri. Ma aggiungo che la Costituzione, laddove garantisce il diritto alla salute (art. 32), impone allo Stato l'adozione di norme che consentano una effettiva garanzia di questo fondamentale diritto; per cui non solo occorre predisporre misure particolari per lo smaltimento dei rifiuti speciali ma è necessario prevedere, in considerazione della maggiore pericolosità di questi rifiuti, modalità di smaltimento inevitabilmente più rigorose e sicure rispetto a quelle dei rifiuti ordinari.

Il comma 2 dell'art. 9 del decreto rifiuti del 24 maggio 2008 (da convertire in legge) stabilisce che (...) presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, (...), ovviamente in deroga a leggi vigenti. Il codice CER 19.01.11 inerisce ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose, il codice CER 19.01.13 ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose (entrambe tipicamente prodotte dagli inceneritori e solitamente smaltite in discariche speciali), infine il codice 19.02.05 riguarda fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose. Ma chi tutela i cittadini in questo regime di procedure di emergenza e di deroghe, che sospendono di fatto il diritto ordinario ?

Il decreto rifiuti presenta rilevanti aspetti di incostituzionalità.

In molte parti del decreto invece di affrontare con serietà un problema reale individuando le cause del fallimento della politica emergenziale e risolverle, si sono introdotte norme "in deroga" ed eccezionali per rimuovere quelli che apparivano ostacoli all'azione fino ad oggi insufficiente del commissariato straordinario. Ma gli "ostacoli" da eliminare rappresentano norme e principi posti a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, perciò inviolabili dal legislatore ordinario, neanche nella logica dell'emergenza. Come ha scritto Stefano Rodotà, se passasse questo modo di operare in futuro con l'emergenza si potrebbero sempre legittimare rotture istituzionali.

Il decreto presenta tanti, troppi, aspetti di incostituzionalità, dalle deroghe alla normativa sullo smaltimento a tutela della salute dei cittadini, alla istituzione di veri e propri giudici straordinari, con l'introduzione di un diritto speciale per la gestione dei rifiuti in Campania (concentrazione dell'azione penale in capo a un unico Procuratore, modalità diverse e più rigorose per i sequestri delle discariche, introduzione di un giudice collegiale per le misure cautelari, sottrazione della giurisdizione al giudice ordinario in favore di quello amministrativo).

Per limitare i danni di questo intervento occorre un deciso e continuo controllo dell'opinione pubblica, mentre in sede giudiziaria occorrerà richiedere quando possibile l'intervento della Corte Costituzionale.

Powered by PhPeace 2.6.4