Senza delibera tassa rifiuti più alta
Sul nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi (Res), introdotto dal decreto correttivo sul fisco municipale, si profilano i primi dubbi applicativi. Dalla bozza emergono questioni problematiche soprattutto sulla componente "rifiuti" del nuovo tributo comunale. In particolare, il testo del decreto prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano fmanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. È da salutare con favore la sottrazione alla giunta della competenza tariffaria e la contestuale attribuzione al consiglio comunale, quale organo di rappresentanza eletto dai cittadini. Destano invece preoccupazioni le conseguenze per l'ente in caso di mancata approvazione delle tariffe entro i termini, o nel caso in cui non siano conformi al piano fmanziario. Tali inosservanze - si legge nel testo del decreto - comporta l'applicazione, per tutti i soggetti passivi, della tariffa più elevata prevista per l'anno precedente a livello nazionale. Sul punto va detto che l'attuale disciplina dei tributi comunali prevede la proroga di anno in anno delle tariffe vigenti in mancanza di apposita delibera.Il comma 169 della legge finanziaria 2007 ha infatti introdotto la regola generale della conferma implicita delle delibere tariffarie, quindi anche la componente rifiuti del tributo Res avrebbe dovuto seguire tale impostazione. Invece il legislatore ha introdotto un sistema inapplicabile per diverse ragioni. In primo luogo non è chiaro come sarà possibile individuare la tariffa più elevata applicata nell'anno precedente dagli 8.ioo comuni italiani. Non è solo una questione di quantità di dati, ma occorre considerare anche l'eterogeneità delle tariffe determinate dai singoli comuni in funzione dei costi da coprire. Forse sfugge al legislatore che la componente rifiuti del tributo Res è fmalizzata a coprire i costi del servizio, estremamente variabili da ente a ente, quindi il riferimento alle tariffe di altri comuni è del tutto inappropriato. Ma anche ammettendo si trovi la tariffa nazionale più elevata, la stessa poi dovrebbe applicarsi indistintamente a tutte le utenze (abitazioni, attività commerciali, uffici, ecc.). Si tratterebbe in sostanza di far pagare alle utenze domestiche la tariffa - molto più alta- applicata agli ortofrutticoli (tra le categorie tariffarie con coefficiente elevato). Non conosciamo ancora i criteri di determinazione delle tariffe, che saranno oggetto di un regolamento statale da adottare entro ottobre 2012, ma l'applicazione transitoria del metodo normalizzato (Dpr 158/99) lascia prevedere una certa continuità di trattamento. Inoltre, l'applicazione a tutti i soggetti passivi della tariffa nazionale più elevata provocherebbe uno sforamento della copertura massima dei costi del servizio, ponendosi in contrasto alla finalità del prelievo. In tal caso l'eccedenza sarebbe acquisita dal comune in carenza assoluta di potere impositivo e potrebbe costituire oggetto di azione di recupero dei contribuenti.