Taglio dell'80% sui rifiuti se il servizio non viene svolto
Dal 2013 gli attuali prelievi sui rifiuti (Tarsu e Tia) scompaiono per far posto a un nuovo tributo comunale, che prevede peraltro una quota per i servizi indivisibili (si veda l'articolo in apertura di pagina). Il decreto correttivo approvato dal Governo accelera il percorso attuativo del federalismo municipale anticipando al 2013 l'entrata in vigore dell'Imu (principale e secondaria), sostituendo la compartecipazione del 2% del gettito Iva con l'Irpefed estendendo l'imposta di soggiorno a tutti i Comuni. Ma la principale novità è costituita dal tributo comunale Res, che contiene due componenti: una sulla gestione dei rifiuti e l'altra sui servizi indivisibili. Si cerca così di mettere finalmente ordine in una materia che, con il passare degli anni, si è andata sempre più complicando e che ora vede la presenza di tre prelievi relativi alla gestione dei rifiuti: Tarsu (Dlgs 507/93), Tia1(Dlgs 22/97) e Tia2 (Dlgs 152/2006). Tutti prelievi che dal 2013 vengono soppressi a prescindere dalla natura giuridica patrimoniale (Tia2) o tributaria (Tarsu eTia1), cosl come sparirà anche la discussa tariffa per le attività economiche prevista dall'articolo 195 del Dlgs 152/2006. Dal punto di vista dei presupposti oggettivi e soggettivi, il nuovo tributo ricalca sostanzialmente la disciplina della Tarsu, con qualche novità. Per esempio, in caso di utilizzo temporaneo dei locali, cioè per occupazioni di durata non superiore a sei mesi nell'anno, il tributo è dovuto dal proprietario dell'immobile. Viene così neutralizzato l'orientamento giurisprudenzia-le restrittivo che impediva ai Co- muni di imporre il pagamento del tributo ai proprietari in caso di locazione per breve periodo (Tar Toscana, 1162/2011). Il completamento della disciplina attuativa è demandato a un regolamento statale da adottare entro 1131 ottobre 2012, che dovrà stabilire i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa. La mancata adozione del provvedimento non potrà comunque impedire l'entrata in vigore del nuovo tributo, in quanto sarà possibile applicare provvisoriamente il metodo normalizzato della Tiai, approvato con Dpr 158/99, che rappresenta allo stato attuale l'unico regolamento statale vigente cui fare riferimento. La copertura dei costi del servizio è prevista gradualmente entro quattro anni a partire da quello di prima applicazione del tributo, in analogia a quanto previsto dal Dlgs 152/2006 per la Tia2. Particolarmente attenta risulta, poi, la disciplina sulle agevolazioni, che consente al consiglio comunale di ridurre le tariffe in presenza di situazioni rappresentative di ridotta capacità di produzione di rifiuti, odi introdurre riduzioni ed esenzioni per situazioni di particolare disagio eco- nomico e sociale. Inoltre, in caso di mancato svolgimento del servizio il tributo sarà dovuto nella misura del 20% (rispetto al 40% previsto dalla disciplina Tarsu). E ovviamente demandata all'apposito regolamento comunale la disciplina applicativa del tributo (classificazione delle categorie, agevolazioni eccetera), mentre cambia l'organo competente ad approvare le tariffe, individuato non più nella giunta ma nel consiglio comunale quale organo rappresentativo della collettività. Infine, per i Comuni che hanno reali7lato sistemi di pesatura puntuale dei rifiuti sarà possibile introdurre una tariffa corrispettiva, in alternativa alla componente tributaria. A parte la scarna disciplina e il rinvio al regolamento ministeriale perla determinazione del costo del servizio, resta in questo caso da capire la compatibilità di tale prelievo con l'unicità del tributo Res e con la componente tributaria sui servizi comunali indivisibili.