Tarsu alle Province, stop del Tar al piano rifiuti

Ordinanza del tribunale: «Lesi i diritti dei Comuni». Conflitto istituzionale, gli atti alla Consulta
10 settembre 2011 - Adolfo Pappalardo
Fonte: Il Mattino

Eccola l'ultima (e pesante) tegola: il decreto (poi legge) che chiude l'emergenza rifiuti e trasferisce la riscossione della Tarsu dai comuni alle Province viola i principi costituzionali. «Evidenzia profili di non costituzionalità», scrivono con nettezza i giudici del Tardi Salerno che hanno notificato l'ordinanza a Palazzo Chi-gi, presidenza di Camera e Senato e, soprattutto, hanno disposto la trasmissione degli atti alla Consulta che dovrà ora decidere sulla legittimità della legge. Con il rischio che la riscossione delle tasse sui rifiuti (Tar-su e Tia) rimanga in capo ai comuni e non alle Province (dal primo gennaio prossimo). Un passo indietro. Il decreto legge del 30 dicembre del 2009 (poi legge 26 del 26 febbraio 2010) oltre ad archiviare lo stato d'emergenza, nasconde in 5 commi una particolarità per la Campania: Tarsu e Tia saranno riscosse dal primo gennaio 2012 dalle Province. E il pugno duro, l'ultimo della fase commissariale, deciso dal sottosegretario Guido Bertolaso che aveva sempre stigmatizzato l'alta percentuale di evasione della tassa sui rifiuti, nel Napoletano in particolare. Insorgono, ma inutilmente, i municipi campani. Tutto da rivedere ora. Perché il comune di Battipaglia, nel salernitano, tramite gli avvocati Egidio Lamberti e Luciano Costanzo, presenta ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto (e tutti quelli connessi e conseguenziali) con cui la Provincia di Salerno ha varato una società di scopo, la Ecoambiente, proprio per gestire il ciclo dei rifiuti. Come, tra l'altro, hanno fatto le altre Province campane e ora corrono il rischio, se la Consulta dovesse accertare l'incostituzionalità della legge, di non gestire le tasse ex comunali sui rifiuti. L'ordinanza (la numero 14/80 a firma del presidente Antonio Onorato e depositata tre giorni fa), infatti, sospende sì il giudizio in corso ma entra soprattutto, a leggere le motivazioni, nel merito della nuova normativa. Eccependo come vengano «lese le competenze dei comuni». «Le norme statali in questione sembrano introdurre un'indebita - scrivono i giudici amministrativi di primo grado - ingerenza del legislatore statale nella disciplina di settore già regolamentata dalla regione Campania, con lesione della sfera di autonomia dei Comuni, tanto più che, relativamente all'ambito soggettivo d'applicazione, detta una disciplina derogatoria esclusivamente diretta a questa regione». Per i legali della Provincia di Salerno (difesa da Lorenzo lentini), che chiedevano di spostare la discussione del ricorso al Tar del Lazio, là disciplina derogatoria poteva, in sintesi, essere applicata perché si era in uno stato d'emergenza. Tesi bocciata dai giudici salernitani: «II legislatore statale ha nel frattempo decretato la conclusione della fase d'emergenza». Un pasticcio, insomma. «Non è consentito allo Stato comprimere la sfera di attribuzione e interferire pesantemente sulle competenze dei comuni», scrivono i giudici annotando come la normativa sembra porsi in contrasto con l'articolo 118 della Costituzione. Non solo. Perché «Il collegio evidenzia come (la riscossione, ndr) - è scritto ancora nell'ordinanza - estrometta completamente il comune dalla cura di uno degli interessi primari della collettività locale, vale a dire la tutela dell'igiene e del decoro della città, la quale si attua anche tramite la potestà di procedere direttamente alle attività di riscossione e accertamento della Tarsu/Tia». E ora? Sarà la Corte Costituzionale a dover decidere, con il rischio che tra qualche mese, si possa ritornare alla riscossione comunale.

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