II Consiglio di Stato riammette un'impresa alla gara d'appalto

Pulizia dei fondili, tutto da rifare

9 agosto 2011 - Fabrizio Geremicca
Fonte: Corriere del Mezzogiorno

Nuova battuta di arresto verso la rimozione della colmata ex Italsider e la bonifica dei fondali del mare di Bagnoli. Il Consiglio di Stato, infatti, riformando la sentenza del Tar Campania, ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio Cooperative Costruzioni, capogruppo dell'associazione temporanea con Demont Ambiente srl, Consorzio ravennate delle cooperative di produzione e lavoro, Sabesa spa, Naval Service. Tutte rappresentate e difese dall'avvocato Mario Sannino. Sul versante opposto, per chiedere che il ricorso fosse respinto anche dal secondo grado della giustizia amministrativa, si erano costituiti il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche in Campania e Molise, il Commissario di governo per la bonifica delle acque in Campania. I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento del 9 novembre 2010 con il quale la commissione di gara nominata per l'aggiudicazione dei lavori di rimozione della colmata e di bonifica li aveva esclusi dalla procedura. Il ricorso era stato già esaminato dal Tar campania il 16 dicembre 2010, ma l'ottava sezione aveva ritenuto che non esistessero motivi adeguati per accogliere l'istanza. Diversamente ha stabilito, il 14 luglio, il Consiglio di Stato. La sentenza impone ora di riammettere alla gara le società che erano state escluse. Si allungano i tempi dell'assegnazione dellì'appalto e si allontana la data in cui i napoletani potranno tornare a nuotare nelle acque del litorale che ospità il sogno industriale dell'Italsider. L'esclusione del Consorzio Cooperative Costruzioni era stata decisa sulla base di una clausola della lettera di invito, che imponeva ai partecipanti «la disponibilità (in proprietà o in avvalimento) per tutta la durata dei lavori dei mezzi marittimi idonei ad eseguire le lavorazioni previste nell'appalto». Condizione in cui non era il consorzio Cooperative Costruzioni, che disponeva invece di alcuni mezzi marittimi con contratto di noleggio. Tuttavia, argomentano i giudici, «il suddetto enuncia-to(quello della lettera d'invito, ndr) è contrario alle disposizioni della normativa di gara, contenute nelle norme integrative al bando e nel capitolato speciale prestazionale». Quest'ultimo impone l'obbligo della proprietà dei mezzi marittimi solo in relazione al trasporto a Piombino dei sedimenti della colmata. Viceversa, recita la sentenza,«i mezzi necessari per i lavori in rada possono essere detenuti anche per contratto di noleggio».

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