Rifiuti, raccolta sul raccordo a carico dell'Anas
Sabato Leo Strade pubbliche: la rimozione dei rifiuti è di competenza degli enti proprietari. Un principio ribadito anche dal Consiglio di Stato che, con la sentenza emessa mercoledì scorso, ha confermato quanto già enunciato dal Tar del Lazio adito dal Comune di Salerno contro un provvedimento dell’allora commissario straordinario per l’Emergenza rifiuti. Nel caso preso in esame dai giudici di palazzo Spada, mela della discordia era la pulizia sul Raccordo autostradale Salerno-Avellino. Competenza, secondo il Comune di Salerno, dei proprietari della tratta: l’Anas. Pulizia demandata invece al Comune dal commissario per l’Emergenza rifiuti. Il tribunale amministrativo già nel luglio del 2009 aveva accolto il ricorso dell’amministrazione comunale. Chiari i contenuti: gli enti proprietari delle strade devono garantirne la sicurezza e la fluidità della circolazione proprio attraverso la pulizia e la manutenzione. Il ricorso del Comune di Salerno era contro l’Anas e il Consiglio dei ministri, quest’ultimo nella struttura del sottosegretariato di Stato all’Emergenza rifiuti. E proprio Consiglio dei Ministri e Anas sono i proponenti del ricorso per riformare la sentenza del Tar. Ricorso respinto. Secondo i giudici romani di Palazzo Spada, la competenza al riguardo appartiene esclusivamente all’Anas. In questo modo, in pratica, sono state accolte tutte le contestazioni sollevate dal Comune, sotto il profilo della legittimità, in merito alla diffida dell'allora Commissariato per l'emergenza rifiuti e diretta alla rimozione dei rifiuti abbandonati (urbani, terziari e qualche pneumatico) nella parte del raccordo che ricade nel territorio di Salerno e la successiva individuazione dell’impresa (Igica Spa) incaricata dal Commissariato di svolgere il servizio, con spese in danno al Municipio. Il ricorso di Presidenza del Consiglio dei ministri ed Anas al Consiglio di Stato si è fondato su un preteso «error in iudicando». In 13 pagine, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, presentato il 10 gennaio del 2010, lo ha respinto, condannando la presidenza del Consiglio dei ministri e l'Anas, in quanto legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che ha liquidato in tremila euro. Ora sulla controversia giudiziaria non vi sono più dubbi, attesa l'inappellabilità della sentenza del Consiglio di Stato: l'obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti del raccordo e delle sue pertinenze spetta al solo ente proprietario e, cioè, all'Anas. Lo stabilisce, in particolare, anche il Codice della strada varato nel 1992, tenuto conto che, come aveva già chiarito la giurisprudenza amministrativa, la norma invocata (articolo 14) costituisce una norma "speciale" rispetto al Codice dell'ambiente emanato nel 2006. La sentenza ha precisato che il primo cittadino agisce, quale ufficiale di Governo, e può emettere ordinanze unicamente per la rimozione dei rifiuti presenti su aree pubbliche e private. Relativamente alle strade pubbliche, invece, vige la disciplina del Codice della strada per il quale gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. L'udienza è stato discuss lo scorso 22 febbraio. A distanza di oltre novanta giorni è stato pubblicato il verdetto (presidente Paolo Numerico, estensore Guido Romano).