La condanna a Vanoli e Soprano

Rifiuti, il gup: «Consulenze ingiustificate»

Il giudice: «La sopravvalutazione dei compensi non è frutto di superficialità ma di precise direttive»
7 maggio 2010 - Titti Beneduce
Fonte: Corriere del Mezzogiorno

NAPOLI — Compensi «sopravvalutati» per pareri legali «comuni e di non particolare importanza», relativi a «questioni meramente interpretative risolvibili anche da un semplice laureato in giurisprudenza»: la prassi del Commissariato straordinario per i rifiuti di chiedere spesso consulenze legali viene aspramente criticata dal gup Vincenzo Alabiso nelle motivazioni della sentenza con cui, il 30 marzo scorso, sono stati condannati per concorso in peculato l’ex subcommissario Raffaele Vanoli (due anni) e l’avvocato amministrativista Enrico Soprano (un anno e sei mesi). Contestualmente, accogliendo le richieste del pm Giancarlo Novelli, sono stati rinviati a giudizio per lo stesso reato l’ex governatore Bassolino, l’altro ex subcommissario Giulio Facchi e il consulente Michele Carta Mantiglia.
In quaranta pagine, il gup chiarisce i motivi per cui, sorprendendo molti, ha ritenuto sussistente il reato di peculato e rileva che molto denaro pubblico poteva essere risparmiato se si fosse fatto ricorso agli avvocati della struttura o a quelli dello Stato. Diverse le fatture su cui si sofferma il gup, alcune per importi molto rilevanti, altre meno. Tra quelle che sono state oggetto del procedimento, Alabiso ne elenca cinque da diecimila euro per pareri che, invece, sarebbero stati liquidabili al massimo con 2.365 euro. Successivamente le cifre si fanno più contenute: ma, «per non avvalorare la tesi di una possibile resipiscenza di Soprano e Vanoli dopo le iniziali superficialità, deve dirsi anche che Soprano emette fatture per 30.000 euro per assistenza convenzione Iacorossi; per 20.854 euro per assistenza convenzione Comune di Castel Volturno; per 50.000 euro; per 33.518 euro: evidenze — rileva il giudice — tuttora al vaglio degli inquirenti. In tal modo è dimostrato come l’attività di liquidazione dei compensi a Soprano risulti sistematicamente inquinata dalla volontà di favorire il professionista, garantendo incarichi ingiustificati e somme di denaro superiori a quelle dovute rispetto a prestazioni ampiamente fungibili con quelle garantite dall’ufficio legale della struttura commissariale o dall’Avvocatura dello Stato, che, come la struttura commissariale, è emanazione della presidenza del Consiglio». Il giudice ripercorre anche la storia delle consulenze commissionate all’amministrativista e osserva che «sin dalla nomina, avvenuta nel 1999, il rapporto tra la struttura commissariale e Soprano si contraddistingue per significative anomalie; nel provvedimento di nomina non si fa alcun riferimento alle ragioni che impediscono alla struttura di far ricorso, in luogo di un esperto di diritto amministrativo da remunerare secondo le tariffe professionali, all’Avvocatura dello Stato, ovvero agli esperti già alle dipendenze dell’ente».
Quando Soprano viene nominato, presidente della Regione e commissario ai rifiuti è Losco. «Con l’avvicendamento tra Losco e Bassolino — è scritto ancora nelle motivazioni della sentenza— si registra un’ulteriore anomalia nella scansione del rapporto tra Soprano e la struttura commissariale: in coincidenza con la scadenza del suo mandato, Losco procede alla revoca dell’incarico a Soprano, come se fra i due intercorresse un rapporto fiduciario da interrompere una volta cessato l’incarico commissariale. Due giorni dopo, Bassolino, appena insediatosi, rinnova con singolare celerità l’incarico a Soprano, con un provvedimento di nomina che, a eccezione del firmatario e della data, è l’esatta riproduzione, ambiguità ed omissioni comprese, della prima nomina. Per Alabiso non c’è dubbio che «la sopravvalutazione dei compensi di Soprano non era il frutto della superficialità e del lassismo degli impiegati addetti, ma il risultato di precise direttive» di Vanoli, che dal maggio 2002 aveva ottenuto da Bassolino delega espressa in materia di liquidazioni.

Powered by PhPeace 2.6.4