E sui poteri alle Province Regione bocciata dalla Consulta

Disco rosso alla legge: Santa Lucia non può delegare tutte le competenze sul settore
5 dicembre 2009
Fonte: Il Mattino

La Corte costituzionale boccia la legge regionale sui rifiuti. Ma questo non sarà il preludio a un prolungamento del commissariamento della questione rifiuti. Lo assicurano gli uffici tecnici del sottosegretariato ai rifiuti. «Il 31 dicembre l’era del commissarimento finirà - spiegano i tecnici - poi ci sarà un regime transitorio di 6, 9 mesi durante il quale le strutture aiuteranno gli enti locali a entrare nel regime ordinario e ad assumersi le proprie responsabilità. Quanto al provvedimento della Consulta la Regione avrà il tempo del regime transitorio per adattare la legge al dettato della Corte costituzionale». Insomma quello che dovrebbe uscire dalla porta principale dopo oltre tre lustri, il commissariamento, non rientrerà dalla finestra per una sentenza. Ma cosa ha stabilito la Consulta? IQuesto il principio guida: «La pianificazione individuato dal legislatore statale non è derogabile dal legislatore regionale». Nella sosatanza la Regione sull materia dei rifiuti deve assumersi le proprie resposanbilità dando unq uadro normativo alle Province non delegando alle stesse tutti i poteri in materia di ciclo dei rifiuti. La Consulta ha dunque accolto il ricorso del governo «sull’articolo 1, comma 1 lettera e laddove si abrogava la lettera p» della legge numero 4 del 2007 in cui si disponeva che il piano regionale di gestione dei rifiuti dovesse prevedere anche le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani. «La dichiarazione di illegittimità della norma ha l’effetto di ripristinare la lettera p abrogata». La Consulta, inoltre, ha accolto la questione di legittimità anche in merito all’articolo 1 nella parte che prevede «l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti da parte della Provincia ad un soggetto a prevalente o totale capitale pubblico, le cosiddette società miste». Sul punto la Corte rileva come «la circostanza che la Provincia affidi il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’evidenza pubblica, non toglie che le regole comunitarie della concorrenza debbano essere effettivamente rispettate e che la restrizione della partecipazione ad una gara ai soli soggetti a partecipazione pubblica - non rileva se totale o prevalante - sia lesiva dei principi della concorrenza e del trattato Cee». La dichiarazione di illegittimità costituzionale di questo articolo ha l’effetto di ripristinare il precedente testo che è nel solco della Consulta, ferma restando la competenza della Provincia nell’affidamento del servizio, individuta quale autorità d’ambito, ovvero gli Ato. La Corte ha invece ritenuto non fondata la questione sollevata dal governo sulla lettera c dell’articolo 1 della stessa legge che, con riguardo alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, consente alle Province «la sola individuazione delle zone non idonee ad ospitarli, e non anche delle zone idonee». La Consulta spiega che «la disciplina statale dei rifiuti costituisce un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino». In conclusione, la disciplina regionale risponde ad esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale.

Powered by PhPeace 2.6.4