MAXI-RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Termovalorizzatore le ditte escluse reclamano 54 milioni

3 ottobre 2009 - Sabato Leo
Fonte: Il Mattino Salerno

Termovalorizzatore: ammonta a 54.243.000 euro l’istanza risarcitoria dell’Ati Cnim S.A.-De Vizia Transfer SpA-Cogeco Scrl, contenuta nel ricorso al Tar Lazio per l’annullamento dell’ordinanza del sindaco De Luca, commissario delegato, che ha decretato l’infruttuosità della gara per l’affidamento della concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto in località Piana di Sardone. L’Ati ha quantificato in 36.200.000 € il mancato guadagno, 7.183.000 € i costi sostenuti per l’inutile partecipazione alla procedura concorsuale, e 10.860.000 il danno per le future gare. L’esito del ricorso, predisposto dagli avvocati Federico Tedeschini e Xavier Santiapichi, non si avrà in tempi rapidi perché non è stata formulata la domanda sospensiva. Il Tar capitolino, quindi, deciderà solo con sentenza di merito che, data la mole dei ricorsi pendenti, non arriverà nei tempi del verdetto cautelare. II ricorso potrebbe finire addirittura alla Corte costituzionale perché ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa che ha attribuito solo al Tar Lazio la competenza sulla materia dei “rifiuti”. Se il collegio giudicante ritenesse, quindi, «non manifestamente infondata» la questione dovrebbe sospendere il processo e trasmettere gli atti alla Consulta. Ed i tempi diventerebbero ancor più lunghi, lasciando nell’incertezza chi di dovere sulla possibilità di indire o meno una nuova gara. La cordata ricorrente denunzia, innanzitutto, che il sindaco-commissario avrebbe voluto ricavare soldi dall’impianto per impinguare le casse del Comune e non per soddisfare il preminente interesse allo smaltimento dei rifiuti. Un’altra accusa è nei confronti della commissione giudicatrice: prima ancora di chiudere i verbali, avrebbe comunicato la bocciatura dell’unico progetto presentato al sindaco De Luca che ha divulgato la notizia. Del tutto sbagliata, inoltre, secondo le imprese ricorrenti, la dichiarazione di infruttuosità della gara per avere il progetto presentato una capacità superiore a quella indicata dal commissario. Peraltro, poteva essere concessa anche la proroga di legge di quattro mesi per chiedere modiche alla proposta, dal momento che le operazioni di gara non si erano concluse e potevano essere rinviate. La stessa asseverazione, da parte di un istituto bancario, non sarebbe stata richiesta a pena di esclusione dal bando. Oggetto di contestazione, infine, è anche l’onere di compensazione (€ 31.2000.000) che l’Ati avrebbe voluto spalmare su 20 anni e sarebbe stato regolare. I presunti vizi di legittimità, denunziati nel ponderoso ricorso (40 pagine), vanno dall’eccesso di potere alla violazione del Codice degli appalti, alla violazione e falsa applicazione del bando di gara.

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