Regole ad hoc per la tassa rifiuti in Campania

25 maggio 2012 - Gianluigi Marotta, Pino Terracciano (Direttore ragioneria comune di Avellino, Direttore generale comune di Somma Vesuviana)
Fonte: Italia Oggi

Il dl 195/2009 stabilisce che, nel rispetto della legge regionale della Campania 28/3/2007 n. 4, le province subentrano ai comuni nella gestione dei rifiuti (comma 2, art. 11). I costi dell`intero ciclo di gestione dei rifiuti di competenza territoriale trovano integrale copertura nell`imposizione degli oneri all`utenza. Le società provinciali previste dalla Ir 4/2007 agiscono sul territorio quali soggetti preposti agli accertamenti ed alla riscossione della tassa rifiuti attivando azioni di recupero degli importi evasi anche attraverso incroci con banche dati di energia elettrica, gas, acqua, contratti di locazione (commi 3 e 4).
Fino al 31/12/2012 in fase di prima attuazione e in via sperimentale e provvisoria, la tassa rifiuti è calcolata dai comuni sulla scorta dei costi provinciali e comunali. Gli importi dovuti dai contribuenti devono coprire l`intero costo di gestione del ciclo dei rifiuti. I comuni entro il termine perentorio del 30/9/2012 emettono apposito elenco comprensivo delle causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali (comma 5-bis).
I soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono nei confronti dei contribuenti un unico titolo di pagamento che riporta le causali degli importi dovuti da trasferire entro 20 giorni dall`incasso al comune e provincia su apposito conto dedicato (comma 5-ter). Fino al 31/12/2102 le società provinciali si potranno awalere per l`esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione dei soggetti iscritti nell`albo art. 52 comma 5, lett. b, numeri 1, 2 e 4 del dpr 446/1997, mentre i soggetti affldatari delle attività di riscossione e accertamento della Tarsu continueranno la loro attività fino alla scadenza dei contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi (comma 5-quater). I comuni (funzionari e assessori) sono responsabili penalmente e patrimonialmente del rispetto delle norme stabilite ai commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, ma non anche del comma 5-quater.
La legge regionale n. 4 del 28/3/2007 stabilisce che alla provincia è trasferito l`esercizio delle competenze dei comuni consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.
La provincia, sentiti i comuni, adotta apposito regolamento per l`applicazione delle tariffe e le modalità di riscossione a carico dei cittadini (art. 20). La provincia di Napoli controlla la società provinciale nella qualità di autorità d`ambito (art. 13 statuto SapNa).

Powered by PhPeace 2.6.4