Nel ciclo integrato dei rifiuti garanzie più ampie al gestore
Lo smaltimento e la gestione degli impianti possono non essere ricompresi nel ciclo integato. dei rifiuti. L'articolo 25 comma 4 del decreto riformulato dal Pariarnento ridisegna l'assetto strutturale di questi servizi. Lanorma stabisce quali attività sono affidate con le norme generali di affidamento dei servizi pubblici specificando che l'erogazione del servizio può comprendere la gestione e la realizzazione degli impiantL Questo elemento è adattablle in ragione del possibile intervento dell'affidatario del servizio anche quale gestore delle infrastrutture o dell'ente locale come proprietario. Tuttavia la norma riconosce anche la possiibilità che l'attività sia gastita da soggetti privati.
A garanzia dell'efficienza del ciclo la nuova norma prevede che, se gli impianti sono sono di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario della gestione integrata dei rifiuti urbani vanno garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita delle capacità necessarie a soddlsfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.
Nel ciclo rientrano peraltro attività che in alcuni contesti potrebbero essere liberalizzate corne quella di recupero (in precedenza non codificate come fase del processo generale).
La disposizione regolativa della gestione del ciclo rifiuti formulata dalla legge di conversione del Dl 1/2012 non tocca il delicato tema del regime di privativa della gestione dei rifili urbani e assimilati.
Questa forma di esclusiva è prevista dall'articolo 21 del DIgs 21/1997 (la prima disciplina organica in materia, nota anche come «decreto Ronchi»), codificando una prassi consolidatasi nel tempo.
Questa norma, tuttavia, è stata abrogata dall'articolo 264 del Dlgs 152/2006 (Testo unico in materia ambientale), che ha razionalizzato e in parte innovato il precedente quadro di riferimento normativo per i rifiuti.
L'articolo 198 dello stesso Testo unico prevede tuttavia che, sino all'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dalla disciplina generale per i servizi pubblici locali, i comuni continuino la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa.
Nell'ambito delle procedure di affidamento con confronto concorrenziale attuate in forza dell'articolo 4 della legge n. 148/2011 (gara tra operatori o costituzione di società mista con socio privato operativo), il regime di privativa non potrà più essere fatto valere.