Ambiente. Approvata la legge di conversione

Per i rifiuti della Campania export soltanto se condiviso

22 marzo 2012 - Paola Ficco
Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Dl Ambiente è legge. Il testo del provvedimento, dopo una spola tra i due rami del Par-lamento, è stato approvato definitivamente ieri dall'aula del Senato mediante un Ddl di conversione del decreto 2/2012 recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale».
Il testo finale corrisponde a quello già emendato dalla Camera; pertanto andrà in Gazzetta Ufficiale privo di tutte le modifiche che, in prima lettura, il Senato aveva introdotto su numerosi fronti della gestione dei rifiuti, da tempo in attesa di correttivi.
Ai temi originali del Dl 2/2012 è stata aggiunta la modalità per l'attribuzione della caratteristica di pericolo «ecotossico» (H14) ai rifiuti. In attesa del decreto ministeriale, i criteri per l'ecotossicità (H14) dei rifiuti sono mutuati dalle norme sul trasporto di merci pericolo- se su strada (Adr 2011, classe 9 -materie pericolose per l'ambiente acquatico M6-M7). In pratica, la soglia di concentrazione per attribuire l'H14 passa da 0,25%a 2,5%; quindi, molti rifiuti tornano ad essere «non pericolosi» come prima della riforma del Dlgs 205/2010.
I temi che hanno giustificato l'adozione del Dl, invece, restano gli stessi: emergenza rifiuti in Campania, messa al bando dei sacchetti di plastica non biodegradabili e materiali di riporto. Tuttavia dall'iter di approvazione escono molto diversi rispetto alla proposta del Governo. Per la Campania, i Commissari straordinari individuano ed espropriano le aree per installare gli impianti per l'organico che saranno ubicati nelle aree di pertinenza degli impianti di trattamento, tritovagliatura e imballaggio (Stir) regionali o in aree confinanti. La Via terrà luogo dell'Aia. Per ricevere i rifiuti campani, fino al 31 dicembre 2013, gli impianti di compostaggio nazionali possono aumentare la capacità ricettiva e di trattamento autorizzata fino all'8 percento. Lo smaltimento in altre regioni dei rifiuti non pericolosi avviene mediante intesa tra la Campania e la singola regione interessata in base al principio di «leale collaborazione».
Per prevenire altre emergenze in altre regioni il ministero dell'Ambiente predispone e presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione con i dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla dotazione impiantistica e ai risultati ottenuti. Inoltre individua le situazioni critiche e le misure per fronteggiarle. Entro il 31 dicembre 2012 l'Ambiente adotta un Dm che, coinvolgendo anche il Parlamento e previa notifica alla Ue, può individuare altre caratteristiche per la commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili, per l'informazione ai consumatori e prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti produttivi esistenti. Il termine a decorrere dal quale scatta il divieto di commercializzare dei sacchi non biodegradabili (cioè non conformi alla norma Uni En 13432:2002) è prorogato fino all'adozione di tale Dm. Fissato infine lo spessore di quelli riutilizzabili: sacchi realizzati con polimeri diversi mariutilizzabili con "maniglia esterna" e spessore superiore a 200 micron (per uso alimentare) e a ioo micron (altri usi) oppure con spessore superiore a 100 e 60 micron (a seconda dell'uso). Le sanzioni per la commercializzazione di sacchi non conformi (da 2.50o a 25.00o euro) scatteranno dal 31 dicembre 2013.1 materiali di riporto, fermi restando gli oneri di bonifica, sono esclusi dalla nozione di rifiuto e assimilati alla matrice suolo, tuttavia la loro effettiva gestione come non rifiuti viene rimessa al futuro Dm sulle terre e rocce di scavo, anche se sono reimpiegati nel sito dal quale sono stati escavati. Quindi, una norma fondamentalmente inutile.

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