Prelievi locali. La Cassazione smentisce il dipartimento delle Politiche fiscali: la Tia è un tributo

Tariffa rifiuti senza Iva

Si riapre la corsa al rimborso per l'imposta sul valore aggiunto
10 marzo 2012 - Luigi Lovecchio
Fonte: Il ole 24 Ore

La Tia1 è untnbuto e non è qu indi assoggettabile a Iva. A nulla rileva la qualificazione patrimoniale della Tia2, poiché si tratta di due prelievi formalmente distinti.Con affermazioni a dir poco inequivoche, la Corte di cassazione, con la sentenza 3756 depositata ieri, ha chiuso, si spera per sempre, la questione relativa all'applicazione dell'Iva sulla tariffa rifiuti in relazione all'articolo 49, del decreto legislativo 22/97 (Tsa1).
La vicenda
La sentenza prende nettamente le distanze dalla prassi amministrativa del dipartimento delle Politiche fiscali, che con la circolare 3/2010 aveva inopinatamente ravvisato una sorta di continuità tra Tia1 e Tia2 (articolo 238,decreto legislativo 152/06 o tariffa integrata ambientale). Tanto al solo scopo di argomentare che anche la Tia1 sarebbe un'entrata patrimoniale, in quanto tale assoggettabile a Iva. La pronuncia della Corte pertanto potrebbe dare nuovo impulso alle istanze di rimborso dei contribuenti per l'Iva assolta sulla tariffa.
Tutto inizia con la prassi amministrativa dell'agenzia delle Entrate che aveva qualificato la Tia1 come entrata patrimoniale, rientrante nel campo di applicazione dell'Iva. In conseguenza di tali precedenti, la totalità dei gestori del servizio rifiuti aveva addebitato l'imposta all'atto della richiesta di pagamento della tariffa. La sentenza 238/09 della Corte costituzionale, aderendo alle tesi di una buona parte della dottrina, ha tuttavia gelato gli operatori dichiarando la natura tributaria della Tia1. In tale pronuncia, la Corte ravvisava evidenti profili di continuità tra Tariffa e Tarsu, in punto di presupposto e di mancata corrispondenza tra il servizio reso e l'importo dovuto. Di conseguenza, la Consulta dichiarava l'inapplicabilità dell'Iva sulla Tia1, in considerazione del fatto che un tributo, per principio, non costituisce mai il corrispettivo di un servizio. Nella medesima pronuncia, infine, il giudice delle leggi precisava di non poter prendere posizione sulla Tia2, alla luce della mancanza del regolamento attuativo. La presa di posizione della Corte ha scatenato la corsa alle domande di rimborso da parte dei cittadini per l'Iva indebitamente applicata. La situazione che si era determinata appariva peraltro imbarazzante, poiché i gestori si trovavano a dover restituire somme da loro versate all'Erario, su precisa indicazione delle Entrate. Con l'articolo 4, comma 33 del Dl 78/2010, si è stabilito con disposizione interpretativa che la tariffa è un'entrata patrimoniale e dunque è soggetta a Iva. Senonché, il legislatore ha individuato la tariffa sbagliata, perché invece che menzionare la Tia1 ha menzionato la Tia2. Per rimediare all'errore, è intervenuto il dipartimento delle Politiche fiscali. Con la circolare 3/2010, si proponeva questo ragionamento: la Tia 2 può essere applicata sulla base dei criteri stabiliti nel Dpr 158/99; sul medesimo Dpr si fonda la Tia1; pertanto, così come la Tia2 è stata dichiarata entrata patrimoniale anche la Tia1 non può che avere la medesima qualifica. Il risultato finale era confermare l'applicazione dell'Iva sulla Tia1 e scongiurare la mina rimborsi.
La Cassazione
La Cassazione ha invece ritenuto che le conclusioni delle Finanze «sono frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile». Questo perché non si vede come la successione logico-giuridica di due entrate possa generare in automatico l'identità della loro natura. La sentenza ha pertanto avuto gioco facile nel rilevare che, per ciò che concerne la Tia1, la giurisprudenza di vertice è pacifica nel qualificarla come entrata tributaria. Aggiunge la Corte che l'identificazione di un prelievo deve avvenire sulla base della complessiva disciplina legislativa e non esiste nessuna previsione che supporti la connotazione patrimoniale della tariffa. A questo punto è evidente che si rianimeranno le speranze di ottenere il rimborso dell'Iva pagata sulla Tia1 che, a causa di orientamenti del tutto inaccettabili, si è nel frattempo ulteriormente incrementata. Ma è altrettanto evidente che ciò non potrà che essere posto a carico delle finanze statali.

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