Il Tar: Cupa Siglia è ok, sconfitta Giffoni

Via libera alle procedure avviate sul territorio ma il sindaco Marotta si appella a Napolitano
23 maggio 2008 - Sabato Leo
Fonte: Il Mattino Avellino

«Inammissibile» è il ricorso che il comune di Giffoni Sei Casali ha presentato al Tar del Lazio contro la localizzazione a Cupa Siglia di Fuorni del termodistruttore. Ieri il Tribunale amministrativo regionale ha depositato la sentenza (é la numero 4829) che ha respinto l'opposizione firmata dal sindaco del comune picentino, Gerardo Marotta, e dà il via libera all'attività del sindaco Vincenzo De Luca, che il presidente del Consiglio dei ministri, Berlusconi, ha confermato, nella riunione che il nuovo Governo ha tenuto ier l'altro a Napoli, nelle funzioni di commissario straordinario. Il sindaco Marotta, che è intenzionato ad appellarsi al Consiglio di Stato contro la sentenza sfavorevole del Tar, spera ancora nel ricorso straordinario al Capo dello Stato. I riflettori sono puntati, quindi, sul Quirinale oltre che su Palazzo Spada, sede romana dei giudici amministrativi di appello. Nel braccio di ferro con il sindaco-commissario De Luca, il comune di Giffoni Sei Casali é stato sostenuto dalle associazioni ambientaliste Italia Nostra e Vas-Verdi Ambiente e Società. Sono intervenuti nel processo anche le aziende agricole Montevetrano di Silvia Imperato, Popilia di Paolo De Conte, Antonio Russo, Alfano Grup di Gerardo Alfano, Masseria Sparano di Mario Codanti, Giuseppe e Filippo Morese, Il Nido di Sara Alfani, l'associazione Dolci Casali di Regina D'ascoli, B & B Casa Vernon e l'Accademia Olearia di Loreto Naddeo. A contrastare il ricorso del comune di Giffoni Sei Casali, predisposto dagli avvocati Oreste Cantillo e Carlo Scorza, è intervenuto, con un'ampia ed articolata memoria, il comune di Salerno, che é stato difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio. A far dichiarare inammissibile il ricorso é stata la violazione di una precisa norma procedurale. È quella che, derogando alla disciplina generale sul processo amministrativo, ha ridotto i termini alla metà allorché i ricorsi hanno per oggetto la materia dell'emergenza rifiuti, trasferita alla competenza del solo Tar Lazio. Tale regola, introdotta nel 2005 nell'ordinamento giuridico, é stata apertamente disattesa. Il ricorso, infatti, é stato notificato in data 9 aprile 2008 a mezzo del servizio postale, ma é stato depositato solo il 6 maggio scorso. Il deposito é, cioè, avvenuto ben oltre il termine dimidiato (di 15 giorni) previsto per legge. Accettata la pregiudiziale, la sentenza non entra affatto nella disamina delle varie questioni sollevate dal comune ricorrente e dai numerosi soggetti intervenuti ”ad adiuvabdum”.

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