Ecco le prime sconcertanti verità sul decreto rifiuti del 24 Maggio 2008
Giocare con la vita di una intera popolazione per favorire innominabili interessi economici.
Gli artt 8 e 9 sono quelli della verità, sono quelli dove va ricercata la motivazione di tutto.
Sia i termovalorizzatori e sia le discariche devono nascere con lo scopo ben preciso di bruciare o interrare (in discariche su cui non viene effettuata alcuna VIA) anche rifiuti pericolosi o non meglio specificati.
Le stesse ceneri tossiche, prodotte dalla combustione dei futuri inceneritori, che andrebbero conferite in discariche speciali, si prevede vengano sversate nei 10 siti stabiliti dal decreto: tutti dicono che l'inceneritore non fa male, nessuno che le ceneri prodotte sono vere e proprie bombe ecologiche.
I comma 2 dell'art 8 e 9 sono di portata criminale e per questo sono scritti in un modo scarsamente comprensibile. L'urgenza di aprire nuove discariche appare così una scusa con cui poter aggirare normative nazionali ed europee in tema di smaltimento rifiuti.
Ancora una volta sorge il dubbio che la crisi campana sia stata studiata a tavolino per avviare, con la scusa dell'emergenza, discariche ed inceneritori, col pericolo di affossare eventuali procedimenti in corso (si veda la vicenda Lo Uttaro) e far sparire dietro 2 commi di un decreto un po' di disastri ambientali pregressi.
Il business dei rifiuti tossici è il business per eccellenza, più del petrolio e del tabacco. Questi rifiuti pericolosi vengono prodotti tutti i giorni in ogni parte del mondo e in quantità mostruose: del loro smaltimento è in atto una rudimentale semplificazione ai danni della salute dei cittadini campani.
Di seguito gli articoli incriminati:
Art. 8, comma 2: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
Art. 8, comma 3: E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche' il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
Art. 9, comma 2: Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
Come si legge, gli impianti individuati dal decreto sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:
19.12.12:: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 (che sarebbe altri rifiuti. compresi i materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]
19.05.01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19.05.03: compost fuori specifica
20.03.01: rifiuti dei mercati
19.01.12: ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11 (ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]
19.01.14: ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13 (ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]
19.02.06: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05 (fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose) [cmq previste sotto]
ed ancora:
19.01.11*: ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose (tipicamente ceneri prodotte dagli inceneritori)
19.01.13*: ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose (tipicamente ceneri prodotte dagli inceneritori, sono considerate pericolose e vengono solitamente smaltite in discariche speciali)
19.02.05*: fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
19.12.11*: altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose