Disposizioni urgenti di protezione civile

Ordinanza n. 3746 del 12 marzo 2009 (G.U. n. 66 del 20.3.2009)
12 marzo 2009 - Presidente del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  • Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  • Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  • Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art.  19  del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato  fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  nonche'  l'art.  5, comma 5, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3719 del 3  dicembre  2008,  l'ordinanza  di  protezione civile n. 3721 del 19 dicembre  2008 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, n. 3697;
  • Visto  l'art.  2, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
  • Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2009, dello stato  di  emergenza  determinatosi  nel settore del traffico e della mobilita'   nel   territorio   della   citta'  di  Napoli,  l'art.  1 dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3566 del 5 marzo 2007 e la nota del 23 febbraio 2009 del sindaco di Napoli;
  • Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18  dicembre  2008,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31 dicembre  2009,  lo stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto    all'eccezionale    afflusso   di   cittadini   stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  • Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31  gennaio  2003,  n.  3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003,  n.  3326  del  7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417  del  24  marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre  2005,  n.  3506  del  23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006,  n.  3559  del  27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603  del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007 e n. 3661 del 19 marzo 2008;
  • Vista  la  nota  del  10  marzo  2009  del capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
  • Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e'  stato  prorogato  lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, nonche' l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009;
  • Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 gennaio  2009,  con cui e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2009, lo stato d'emergenza limitatamente al territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
  • Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n.  3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24  luglio  2002, n. 3251 del 14 novembre 2002, art. 5, n. 3455 del 5 agosto  2005,  n.  3552  del 17 novembre 2006, art. 19, n. 3555 del 5 dicembre  2006,  art.  8,  n.  3577  del 30 marzo 2007, n. 3696 del 4 agosto 2008, art. 13;
  • Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21  settembre  2007,  concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa   alla  Presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze  del Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008;
  • Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree  minerarie  dismesse  del  Sulcis - Iglesiente e del Guspinese e l'ordinanza di protezione civile n. 3640 del 15 gennaio 2008;
  • Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3608 del 29 agosto 2007, recante disposizioni urgenti di protezione civile per  fronteggiare  il  contesto di criticita' in atto nella localita' «Conca  di  Alimuri»  del  comune  di  Vico  Equense,  connesso  alle condizioni di dissesto del costone roccioso retrostante e sovrastante lo  scheletro  cementizio del manufatto conosciuto come «ecomostro di Alimuri»;
  • Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio  2008,  con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella  provincia  di Sondrio a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 12 e 13 luglio 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3725 del 29 dicembre 2008;
  • Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18  dicembre  2008,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;
  • Viste le note della regione Lombardia del 19 febbraio 2009 e del 26 febbraio, della regione Toscana del 28 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009,  della  regione  Liguria  del  21  gennaio 2009 e della regione Puglia del 6 febbraio 2009;
  • Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16  gennaio  2009,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;
  • Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270  del  12  marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre  2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378  dell'8  ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005,  n.  3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506  del  23  marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre  2006,  n. 3564 del 9 febbraio 2007 e n. 3738 del 5 febbraio 2009;
  • Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16  gennaio  2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009;
  • Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3379 del 5 novembre 2004 e n. 3417 del 24 marzo 2005, nonche' la nota del 22 gennaio 2009 dell'ing.  Claudio  Rinaldi - soggetto attuatore per la realizzazione di   tutti  gli  interventi  ed  opere,  anche  infrastrutturali,  di ricostruzione  inerenti  al  territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002;
  • Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24  aprile  2007,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15  giugno 2007, con il quale e' stato istituito  il  Comitato  interministeriale  per  la  celebrazione del grande  evento  denominato  «150  Anni  dell'Unita' d'Italia», con il compito  di  pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con  gli  enti  territoriali  interessati,  tutti gli interventi e le iniziative  finalizzati  alle  celebrazioni  per il 150° anniversario dell'Unita'  d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;
  • Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  si  e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.  401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia;
  • Vista  la  nota  del  4  marzo  2009  del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  • Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268  del  12  marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo  2005,  n.  3491  del  25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006,  n.  3622  del 2007 e n. 3704 del 17 settembre 2008, nonche' la nota n. 1164 del 23 febbraio 2009 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato;
  • Viste  le ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n.  3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile  2005,  n.  3488  del  29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006,  n.  3629  del  20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  cui  il  Capo  del Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stato nominato Commissario delegato;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;


Dispone:

Art. 1.

  1. Al fine di dare compiuta attuazione all'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge   6   novembre   2008,  n.  172  come  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre 2008, n. 210, il capo della Missione  tecnico-operativa  e'  autorizzato ad istituire un apposito tavolo  tecnico  al  fine  di avviare e gestire, fino alla cessazione dello  stato  di  emergenza  di  cui all'art. 19 del decreto legge 23 maggio  2008,  n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008, n. 123 il progetto pilota di cui al citato articolo per garantire la piena tracciabilita' dei rifiuti. Tale progetto puo' essere realizzato attraverso l'integrazione funzionale tra il sistema informativo   di   cui   al  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato all'emergenza  rifiuti del 12 novembre 2008 ed il sistema informativo realizzato  nell'ambito  del  progetto  Sirenetta di cui ai Fondi Por 2000-2006.  Il  tavolo  tecnico  garantisce, altresi', la migrazione, alla  data  di  cessazione  dello stato di emergenza, di tale sistema informativo integrato agli enti ordinariamente competenti, al fine di dare  prosecuzione  all'attivita' di monitoraggio sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
  2. Il  tavolo  tecnico  di  cui  al comma 1 del presente articolo, individua, entro sette giorni dalla sua costituzione, sessanta siti o impianti presso cui installare le apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso  e  l'uscita  degli  automezzi  al  fine di realizzare una corretta  tracciabilita'  dei  rifiuti  in relazione alla tipologia e alla quantita' degli stessi.
  3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del 29 agosto 2008, n. 3697 dopo le parole «dalla data di assegnazione», sono aggiunte le parole: «in deroga all'art. 24 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165»,  e  dopo  le parole «dell'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3686/2008»  sono  aggiunte  le  parole:  «Il  predetto personale, ove appartenente  ai  ruoli  di  enti  pubblici  territoriali  ovvero  al comparto  Ministeri,  conserva  il trattamento economico in godimento all'atto  della  messa a disposizione presso le strutture di missione ivi   compresa   l'indennita'   di  posizione,  ad  esclusione  della retribuzione  di risultato. I relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga alla normativa vigente.».

Art. 2.

  1. Nell'ambito  dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare   in  via  definitiva  lo  stato  emergenziale  e  per  dare attuazione  alle  disposizioni  di  cui all'art. 20 della legge della regione  Campania  28  marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge  della  regione  Campania  14 aprile 2008, n. 4, le province di Napoli,  Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via prioritaria  ed  in  prima  attuazione  delle citate leggi regionale, societa'  a  prevalente capitale pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio   dei  rifiuti,  delle  discariche  e  degli  impianti  di proprieta'  delle  provincie  per  il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.
  2. Alle  societa'  provinciali  di  cui  al comma 1 e' affidata la gestione  delle  discariche  e dell'impiantistica in proprieta' della provincia  e  quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio,  il  trattamento,  lo  smaltimento,  il  recupero  ed  il riciclaggio  dei  rifiuti,  situata  sul  territorio  provinciale; le predette  societa'  provinciali  subentrano  nei  rapporti  attivi  e passivi  dei soggetti gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il  personale  oggi impiegato nelle attivita' predette. Ai fini della gestione   degli   impianti,   i  lavoratori  assunti  ai  sensi  del decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510  convertito dalla legge 28 novembre  1996,  n. 608 sono prioritariamente assegnati alle societa' provinciali.
  3. Per  la costituzione delle societa' provinciali di cui al comma 1,  considerata la necessita' di provvedere in tempi rapidi all'avvio delle  attivita'  ad  esse  facenti capo al fine di superare lo stato emergenziale,  i  presidenti  delle  province  di  Napoli,  Avellino, Benevento,  Caserta  e  Salerno,  in  deroga  a quanto previsto dagli articoli  42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nominano,  entro  cinque  giorni  dalla  data  di pubblicazione della presente  ordinanza,  commissari  ad  acta  per la costituzione delle dette  societa'  provinciali.  Decorso  il termine di cui al presente comma  senza  che  il  presidente  della  provincia abbia nominato il commissario ad acta, alla nomina provvede il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania.
  4. I  commissari ad acta di cui al comma 3 procedono, entro trenta giorni  dalla  nomina:  alla  redazione  del  piano industriale della societa'  anche avvalendosi di esperti di comprovata professionalita' in  deroga  alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo   30  marzo  2001,  n.  165,  alla  individuazione  della consistenza   dello   stato   patrimoniale   della   societa',   alla predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto della societa', all'avvio  delle  procedure  di  gara per la individuazione del socio privato  avvalendosi  delle  deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n. 163, previste dall'art. 18 del decreto legge 23 maggio  2008,  n.  90,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
  5. Alle societa' provinciali e', inoltre, attribuita l'attivita' di programmazione,  indirizzo,  coordinamento  e  controllo  dell'intero ciclo  di  raccolta  e  smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale,  anche  in  relazione agli impianti ed alle attivita' di raccolta,    trasporto,    stoccaggio,   conferimento,   trattamento, smaltimento,  recupero  e  riciclaggio  dei rifiuti urbani gestiti da imprese e societa' private.
  6. L'impianto  di  termovalorizzazione  sito in Acerra e quello da realizzare  nella  citta'  di  Napoli  restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.

Art. 3.

  1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3566  del  5  marzo  2007, le parole «, fino al 31 dicembre 2008,» sono soppresse.

Art. 4.

  1. Per  la  prosecuzione  delle  iniziative da porre in essere nel territorio  dell'isola  di  Lampedusa,  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile, il dott. Giovanni  Finazzo,  prefetto  in quiescenza, subentra al dott. Fausto Gianni nell'incarico di Commissario delegato, ai sensi e con i poteri di  cui  all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476 del 2 dicembre 2005.
  2.  Al  comma  2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476  del  2  dicembre  2005  le parole «due soggetti attuatori» sono sostituite dalle parole «tre soggetti attuatori».
  3. Al  comma  3 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476  del  2  dicembre 2005 sono aggiunte le seguenti parole: «Per il personale  non  dirigenziale,  la  retribuzione  accessoria di cui al periodo precedente e' commisurata, in via forfettaria, a settanta ore di lavoro straordinario nella misura oraria diurna».

     
Art. 5.

  1. Per  il  completamento delle iniziative da porre nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, il Commissario delegato  di  cui  all'ordinanza  di  protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005, e' autorizzato a trasferire, in deroga alle disposizioni in  materia  di  contabilita' speciale, la somma di euro 7.000.000,00 disponibile  sulla contabilita' speciale al medesimo intestata, sulla contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato  di  cui all'art. 17, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009.
  2. Allo  scopo  di fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle  isole  Eolie  nel  settore  idrico,  al  comma  5 dell'art. 17 dell'ordinanza  di protezione civile 5 febbraio 2009, n. 3738 dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente  «All'uopo  e' autorizzata l'apertura  di  apposita  contabilita' speciale intestata al predetto Commissario».


Art. 6.

  1. All'art.  5,  comma  1-bis,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  19  marzo  2008, n. 3663, dopo la locuzione «Vertice   G8,»   e'   aggiunto  il  seguente  periodo  «nonche'  gli allestimenti  e  le  attrezzature  di servizio necessarie al regolare svolgimento del Vertice».
  2. Il  comma  1  dell'art.  13  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n. 3704 del 17 settembre 2008 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee correlate all'organizzazione del “grande evento” relativo alla  Presidenza  italiana  del  G8  il  Capo  del Dipartimento della protezione  civile, nominato Commissario delegato ex art. 1, comma 1, dell'Ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20  novembre 2007, e' autorizzato ad avvalersi di un dirigente presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  titolare  di  incarico dirigenziale  ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  fermo  restando  l'incarico  allo  stesso attribuito.  Alla  predetta unita', fermo il trattamento economico in godimento,   si  applicano  le  disposizioni  previste  dall'art.  22 dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28  luglio  2006.  Al  medesimo  spetta il rimborso delle documentate spese   di   viaggio  dal  luogo  di  residenza  ai  luoghi  connessi all'organizzazione  ed allo svolgimento del vertice G8, nonche' delle spese  di  soggiorno  e  vitto  nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.».
  3. In  relazione  alle  esigenze funzionali della Struttura di cui all'art.  3  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3629  del  20  novembre  2007,  con  particolare riferimento alle attivita'  di  accoglienza,  logistica e mobilita' delle delegazioni, correlate   allo   svolgimento  del  «Grande  Evento»  relativo  alla Presidenza  italiana  del  Vertice del G8, il Commissario delegato di cui  all'art. 1, comma 1, della medesima disposizione, e' autorizzato a  conferire,  in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  ed  all'art.  1, comma 127, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  fino al 31 dicembre 2009, il coordinamento delle   predette  attivita'  ad  un  qualificato  esperto  nel  campo dell'organizzazione  di eventi, al quale riconoscere un compenso pari al  trattamento  economico  in  godimento  alla  data di conferimento dell'incarico.
  4. All'esperto  di  cui  al  comma  3  spetta  il  rimborso  delle documentate  spese  di  viaggio  dal  luogo  di  residenza  ai luoghi connessi  all'organizzazione  ed  allo  svolgimento  del  vertice G8, nonche'  delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
  5. I  commi  3  e 4 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 sono soppressi.
  6. Al   soggetto  attuatore  di  cui  al  comma  2  dell'art.  13 dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 sono, altresi', attribuiti compiti di coordinamento e  di gestione delle attivita' al fine di assicurare il compimento di tutti  gli  urgenti  adempimenti finalizzati a predisporre l'ottimale organizzazione  e  la  gestione  del  vertice G8 e garantire adeguata accoglienza  alle  rappresentanze  dei Paesi partecipanti, nonche' ai Capi  di  Governo  che  interverranno  al  vertice  ed  alle connesse manifestazioni,   altresi'  assicurando  la  logistica  generale,  la mobilita'  nell'ambito  del  territorio interessato, l'armonizzazione degli aspetti relativi alla sicurezza e l'organizzazione del Vertice, la  supervisione e l'attuazione delle iniziative commissariali di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 3629 del 2007.
  7. Al  soggetto  attuatore  di  cui  al comma 6 e' corrisposta una indennita'  mensile,  ad  eccezione  del  trattamento di missione, di entita'  pari  al  100%  del  trattamento  economico in godimento. Al medesimo  spetta  il  rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo  di  residenza  ai  luoghi  connessi all'organizzazione ed allo svolgimento  del vertice G8, nonche' delle spese di soggiorno e vitto nella  misura  prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
  8. Per  il  completamento  delle  iniziative da porre in essere ai sensi  dell'art.  12  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, il Commissario delegato di cui all'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3455 del 5 agosto 2005, e' autorizzato  a  trasferire, in deroga alle disposizioni in materia di contabilita'  speciale,  la  somma  di  euro 8.000.000,00 disponibile sulla contabilita' speciale al medesimo intestata, sulla contabilita' speciale  intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 7.

  1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3640 del  15 gennaio 2008, dopo le parole «presso il Dipartimento stesso.» sono  aggiunte  le  parole  «per  l'espletamento  delle  funzioni  di Presidente  del  Comitato  di rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai  sensi  dell'art.  19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni».


Art. 8.

  1. Con  riferimento  alla  copertura  finanziaria  relativa  agli interventi  di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  3608  del 29 agosto 2007, relativamente all'importo di euro 300.000,00 posto a carico della regione Campania, si  provvede  a  valere sulla quota del Fondo regionale di protezione civile spettante alla medesima regione per l'annualita' 2008.


Art. 9.

  1. Il  Presidente  della  regione  Lombardia, nominato Commissario delegato per il superamento delle situazioni emergenziali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3725/2008 e n. 3734/2009,   e'  sostituito  nei  predetti  incarichi  dall'assessore regionale alla Protezione civile della regione Lombardia.
  2. I presidenti della regione Toscana, della regione Liguria, della regione Puglia, della regione Lombardia, Commissari delegati ai sensi dell'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3734/2009,  sono  autorizzati ad applicare le disposizioni di cui alla  medesima  ordinanza  anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi  verificatisi  nel  mese  di  gennaio  2009  laddove venga ravvisato   un   nesso  di  causalita'  tra  detti  eventi  e  quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.
  3. I  presidenti  della  regione  Toscana della regione Lombardia, sono,  altresi',  autorizzati  ad  applicare  le  disposizioni di cui all'ordinanza  n. 3734/2009, in presenza delle medesime condizioni di cui al comma 1, anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di febbraio 2009.

Art. 10.

  1. In  luogo  della  Commissione  di  cui  all'art.  16,  comma 3, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17  settembre  2008,  le  funzioni di supporto ivi previste, comprese quelle  di  direzione  dei lavori, sono assicurate dai due esperti da nominare ai sensi della medesima normativa.


Art. 11.

  1. All'art. 20, comma 1, secondo alinea, dopo le parole: «91, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «122, comma 1». 
  2. All'art.  20,  comma  3,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  n.  3738/2009,  il  primo  periodo e' cosi' sostituito:  «Il Commissario delegato predispone lo studio di impatto ambientale  dei  progetti  di  interventi  e  di  opere che rientrano nell'allegato  II  alla  direttiva  85/337/CE,  come modificata dalle direttive  97/11/CE e 2003/35/CE, e mette a disposizione del pubblico le  relative  conclusioni.  Qualora allo studio di impatto ambientale risulti  che  detti  progetti  di  interventi  ed  opere  determinano ripercussioni   ambientali  rilevanti  in  base  ai  criteri  di  cui all'allegato   III   della  direttiva  85/337/CEE,  la  procedura  di valutazione  di impatto ambientale statale o regionale prevista dalla normativa  vigente  deve  essere  conclusa dalla competente autorita' entro   il  termine  massimo  di  trenta  giorni  dalla  attivazione, garantendo  la  partecipazione  del  pubblico.  A tale ultimo fine le pertinenti   informazioni   sono   rese  disponibili  contestualmente all'attivazione  della  procedura  di  valutazione  di  impatto e gli interessati   possono   depositare  osservazioni  e  pareri  entro  i successivi venti giorni».


Art. 12.

  1. Il  soggetto  attuatore  per  gli  interventi  di ricostruzione post-sisma  inerenti  al  territorio della provincia di Campobasso ai sensi  dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3375/2004 e successive  modifiche ed integrazioni, e' autorizzato a riconoscere a due unita' di personale appartenente alla carriera direttiva operanti presso   la   struttura   dal   medesimo   costituita,   preposte  al coordinamento  dei  settori  tecnico ed amministrativo, un'indennita' mensile  omnicomprensiva  pari al 70% del trattamento economico lordo in  godimento,  ad  eccezione  del  trattamento  di  missione e delle competenze  economiche  previste dall'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 13.

  1.  Nell'ambito  delle iniziative finalizzate alle celebrazioni per il   150°   Anniversario  dell'Unita'  d'Italia,  il  dott.  Vincenzo Spaziante  e'  nominato Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di una  apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1.
  3. Con  una  o  piu'  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri   verranno   disciplinate   nel   dettaglio   le  azioni  da intraprendersi per le finalita' di cui al comma 1.

Art. 14.

  1. Il termine di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 e' prorogato al 30 settembre 2009.

Art. 15.

  1. Il  Capo  del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo  2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile  2006,  n.  3629  del  20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008,  e  successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato ad avvalersi  di  un  soggetto  attuatore  a cui delegare l'espletamento delle  attivita'  di  natura  amministrativo  e contabile, nonche' la firma  degli  ordini di pagare e dei mandati di contabilita' speciale fino all'importo massimo di euro 200.000,00.
  2. Al  soggetto  attuatore  di  cui  al comma 1 e' riconosciuto un compenso  mensile  in  deroga  all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al  20% del trattamento economico complessivo in godimento, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 12 marzo 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi

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