Decreto Legge Terra dei Fuochi, 2 Dicembre 2013

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE, DEL LAVORO E PER L’ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
CAPO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI E PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI IN CAMPANIA
3 dicembre 2013 - Coordinamento Regionale Rifiuti

 

 
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 89, dopo l’articolo 2
-
quater 
, è aggiunto il seguente:
«
A
RT
.
2-quinquies
 – 
 (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e
 sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).
-
1. Nell’area dello stabilimento Ilva di Tara
n-
to, limitatamente alle porzioni che all’esito della caratteri
zzazione hanno evidenziato il rispetto del-le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi  previsti  dalle  autorizzazioni  integrate  ambientali  e  dal  piano  delle  misure  e  delle  attività  di  tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
a)
 ogni singolo intervento deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia, al Comune territo-
rialmente competenti e all’A
.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, uni-tamente al relativo cronoprogramma;
b)
 
nell’esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all’attività di scavo, devono essere
adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento del-la qualità delle acque sotterranee;
c)
 prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campiona-mento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le modali-tà previste al comma 3;
d)
 se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà
comunicazione all’A
.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le ne-cessarie v
erifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell’intervento;
 
e)
 
se, all’esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del  comma 3, il fondo scavo presenta valori
superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC),  il commissario straordinario ne
comunicazione all’A
.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
 f)
 il suolo ed il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito. 3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera
c)
, deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a)
 individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
b)
 prelievo di almeno due campioni per ogni cella  litologica;
c)
 formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
d)
 confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
e)
 
conservazione di un’aliquota di campione a disposizione dell’A
.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all’esito della caratterizzazione hanno evid
enziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli inter-venti di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i suc-cessivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale veri-fica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecu-zione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto
dell’intervento. A tali fini il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce
con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.»
.
Relazione illustrativa all’articolo
8
 La disposizione, mediante l’introduzione di un nuovo articolo al d.l. n. 61/2013, mira ad accelerare
i procedimenti di bonifica in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto.
 
Si prevede (comma 1) che, nelle aree per le quali la caratterizzazione esistente ha evidenziato il ri- spetto delle concentrazioni  soglia di contaminazione del suolo e  sottosuolo (CSC), prima della re a-lizzazione delle opere previste dalle a.i.a. e dal piano delle misure ambientali e sanitarie, siano  svolte  indagini di  approfondimento al  fine  di  garantire c he  il  sedime  delle  opere  da r ealizzare  sia ancora conforme a dette soglie e non necessiti di ulteriori interventi. Di dette indagini supplemen-tari vengono stabilite (comma 3) le modalità attuative (individuazione di celle uniformi per litolo- gia  di  terreno;  campionamento di  0-1  dal  piano di  fondo scavo;  prelievo  di  almeno due  campioni  per cella; formazione di un campione composito ottenuto per miscelazione;  ricerca degli analiti nel campione composito ai fini della verifica del rispetto delle soglie di contaminazione).Una parte dei
campioni viene conservata a disposizione dell’A.R.P.A. Puglia per ogni eventuale verifica.
  Per  assicurare  che  gli interventi in dette aree non interferiscano con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali, vengono previsti ( comma 2), oltre alle predette
indagini supplementari, l’adozione degli opportuni accorgimenti tecnici ed oneri di comunicazione  preventiva agli Enti locali ed all’A.R
.P.A. Puglia.  Nelle aree non ancora caratterizzate, ed in quelle nelle quali la caratterizzazione ha evidenziato un  superamento delle CSC, si prevede (comma 4) che gli interventi possano essere realizzati a condi- zione che non interferiscano con la bonifica
da attuare. La relativa verifica e l’indicazione delle
conseguenti modalità di esecuzione sono affidate ad A.R.P.A. Puglia, sulla base di un protocollo
tecnico operativo definito con il Ministero dell’ambiente, sentito l’ Istituto superiore per la prot 
e- zione e la ricerca ambientale.
Relazione tecnica
 L’articolo in esame, recando criteri per gli interventi a carico dell’impresa per l’attuazione dell’a.i.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’amministrazione.
 
A
RT
.
 
9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).
1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto il seguente: «A
RT
. 65-bis.
 – 
 (
 Misure per la salvaguardia della continuità aziendale
). - In caso di reclamo pre-visto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquiren-te dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione mini-steriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei li-velli occupazionali nella more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.». 2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordina-ria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Relazione illustrativa all’articolo
 9
 La norma dispone la proroga dei termini di durata del programma ed il potere dei commissari, nei casi in cui le vendite di aziende in amministrazione straordinaria siano oggetto di controversie di
natura giudiziale, di negoziare con l’acquirente modalit 
à gestionali volte a garantire la ordinata
 prosecuzione dell’attività produttiva, nelle more della definizione del relativo giudizio.
  La previsione è legata alla necessità di non arrecare pregiudizio alla attività produttiva in penden- za di un contenzioso
avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 270/99, la validità degli atti di vendita di aziende o rami d’azienda posti in essere da una procedura di amministrazione strao
r-dinaria.  Infatti, nelle more del definitivo accertamento da parte
dell’Autorità Giudiziaria della validità di detti atti ed in particolare in pendenza del reclamo, si pone il problema di evitare l’interruzione dell’attività produttiva, garantendo la facoltà delle parti contraenti di individuare convenziona
l-
 
mente soluzioni gestionali atte a proseguire la gestione in attesa della definizione del giudizio pen-dente.
 In difetto di tale norma, infatti, l’incertezza sulla sorte degli atti di disposizione compiuti dai co
m-missari, si riverbera inevitabilmente sui rapporti con i terzi interessati alla gestione aziendale (fi-nanziatori, committenti e clienti), mentre la procedura non dispone dei poteri gestionali a seguito
della dichiarazione di cessazione dell’esercizio d’impresa, che consegue ex lege alla esecuzione del
 programma tramite la vendita dei complessi aziendali. Grazie alle disposizioni in esame, la riapertura dei termini di durata del programma attribuisce ai commissari il potere di negoziare con il soggetto acquirente una soluzione transitoria di gestione
dell’attività p
roduttiva (gestione interinale, comodato etc.), impregiudicati gli esiti del contenzioso ed ovviamente fino alla definizione dello stesso.
Relazione tecnica
 La norma, per il suo carattere ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri o minori entrate  per la finanza pubblica, mentre, al contrario, è evidente che la finalità di mantenimento in vita di un importante attività produttiva avrà un forte impatto positivo sulle future basi di imposta e con- sentirà quindi maggiori entrate fiscali.
 
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 89, dopo l’articolo 2
-
quater 
, è aggiunto il seguente:
«
A
RT
.
2-quinquies
 – 
 (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e
 sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).
-
1. Nell’area dello stabilimento Ilva di Tara
n-
to, limitatamente alle porzioni che all’esito della caratteri
zzazione hanno evidenziato il rispetto del-le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi  previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
a)
 ogni singolo intervento deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia, al Comune territo-
rialmente competenti e all’A
.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, uni-tamente al relativo cronoprogramma;
b)
 
nell’esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all’attività di scavo, devono essere
adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento del-la qualità delle acque sotterranee;
c)
 prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campiona-mento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le modali-tà previste al comma 3;
d)
 se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà
comunicazione all’A
.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le ne-cessarie v
erifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell’intervento;
 
e)
 
se, all’esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori
superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne dà
comunicazione all’A
.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
 f)
 il suolo ed il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito. 3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera
c)
, deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a)
 individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
b)
 prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
c)
 formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
d)
 confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
e)
 
conservazione di un’aliquota di campione a disposizione dell’A
.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all’esito della caratterizzazione hanno evid
enziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli inter-venti di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i suc-cessivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale veri-fica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecu-zione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto
dell’intervento. A tali fini il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce
con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.»
.
Relazione illustrativa all’articolo
8
 La disposizione, mediante l’introduzione di un nuovo articolo al d.l. n. 61/2013, mira ad accelerare
i procedimenti di bonifica in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto.
 
Si prevede (comma 1) che, nelle aree per le quali la caratterizzazione esistente ha evidenziato il ri- spetto delle concentrazioni soglia di contaminazione del suolo e sottosuolo (CSC), prima della rea-lizzazione delle opere previste dalle a.i.a. e dal piano delle misure ambientali e sanitarie, siano  svolte indagini di approfondimento al fine di garantire che il sedime delle opere da realizzare sia ancora conforme a dette soglie e non necessiti di ulteriori interventi. Di dette indagini supplemen-tari vengono stabilite (comma 3) le modalità attuative (individuazione di celle uniformi per litolo- gia di terreno; campionamento di 0-1 dal piano di fondo scavo; prelievo di almeno due campioni  per cella; formazione di un campione composito ottenuto per miscelazione; ricerca degli analiti nel campione composito ai fini della verifica del rispetto delle soglie di contaminazione).Una parte dei
campioni viene conservata a disposizione dell’A.R.P.A. Puglia per ogni eventuale verifica.
  Per assicurare che gli interventi in dette aree non interferiscano con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali, vengono previsti ( comma 2), oltre alle predette
indagini supplementari, l’adozione degli opportuni accorgimenti tecnici ed oneri di comunicazione  preventiva agli Enti locali ed all’A.R
.P.A. Puglia.  Nelle aree non ancora caratterizzate, ed in quelle nelle quali la caratterizzazione ha evidenziato un  superamento delle CSC, si prevede (comma 4) che gli interventi possano essere realizzati a condi- zione che non interferiscano con la bonifica
da attuare. La relativa verifica e l’indicazione delle
conseguenti modalità di esecuzione sono affidate ad A.R.P.A. Puglia, sulla base di un protocollo
tecnico operativo definito con il Ministero dell’ambiente, sentito l’ Istituto superiore per la prot 
e- zione e la ricerca ambientale.
Relazione tecnica
 L’articolo in esame, recando criteri per gli interventi a carico dell’impresa per l’attuazione dell’a.i.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’amministrazione.
 
A
RT
.
 
9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).
1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto il seguente: «A
RT
. 65-bis.
 – 
 (
 Misure per la salvaguardia della continuità aziendale
). - In caso di reclamo pre-visto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquiren-te dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione mini-steriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei li-velli occupazionali nella more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.». 2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordina-ria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Relazione illustrativa all’articolo
 9
 La norma dispone la proroga dei termini di durata del programma ed il potere dei commissari, nei casi in cui le vendite di aziende in amministrazione straordinaria siano oggetto di controversie di
natura giudiziale, di negoziare con l’acquirente modalit 
à gestionali volte a garantire la ordinata
 prosecuzione dell’attività produttiva, nelle more della definizione del relativo giudizio.
  La previsione è legata alla necessità di non arrecare pregiudizio alla attività produttiva in penden- za di un contenzioso
avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 270/99, la validità degli atti di vendita di aziende o rami d’azienda posti in essere da una procedura di amministrazione strao
r-dinaria.  Infatti, nelle more del definitivo accertamento da parte
dell’Autorità Giudiziaria della validità di detti atti ed in particolare in pendenza del reclamo, si pone il problema di evitare l’interruzione dell’attività produttiva, garantendo la facoltà delle parti contraenti di individuare convenziona
l-
 
mente soluzioni gestionali atte a proseguire la gestione in attesa della definizione del giudizio pen-dente.
 In difetto di tale norma, infatti, l’incertezza sulla sorte degli atti di disposizione compiuti dai co
m-missari, si riverbera inevitabilmente sui rapporti con i terzi interessati alla gestione aziendale (fi-nanziatori, committenti e clienti), mentre la procedura non dispone dei poteri gestionali a seguito
della dichiarazione di cessazione dell’esercizio d’impresa, che consegue ex lege alla esecuzione del
 programma tramite la vendita dei complessi aziendali. Grazie alle disposizioni in esame, la riapertura dei termini di durata del programma attribuisce ai commissari il potere di negoziare con il soggetto acquirente una soluzione transitoria di gestione
dell’attività p
roduttiva (gestione interinale, comodato etc.), impregiudicati gli esiti del contenzioso ed ovviamente fino alla definizione dello stesso.
Relazione tecnica
 La norma, per il suo carattere ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri o minori entrate  per la finanza pubblica, mentre, al contrario, è evidente che la finalità di mantenimento in vita di un importante attività produttiva avrà un forte impatto positivo sulle future basi di imposta e con- sentirà quindi maggiori entrate fiscali.

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